Martedì 17 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.
La seduta comincia alle 9.45.
Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti proprietari delle imprese energetiche e sui prezzi dell'energia in Italia.
Audizione di rappresentanti di Unione petrolifera.
(Svolgimento e conclusione).
Ruggero RUGGERI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce quindi l'audizione.
Pasquale DE VITA, presidente di Unione petrolifera, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.
Interviene quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Stefano SAGLIA (AN), al quale risponde Pasquale DE VITA, presidente di Unione petrolifera.
Ruggero RUGGERI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di rappresentanti delle Associazione di consumatori.
(Svolgimento e conclusione).
Ruggero RUGGERI, presidente, introduce l'audizione.
Giuseppe COLELLA, esperto di Federconsumatori, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.
Interviene quindi per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U), al quale risponde Giuseppe COLELLA, esperto di Federconsumatori.
Pieraldo ISOLANI, esperto di Adiconsum, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.
Ruggero RUGGERI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana consumatori energia di processo (AICEP).
(Svolgimento e conclusione).
Ruggero RUGGERI, presidente, introduce l'audizione.
Nino MORGANTINI, presidente di AICEP, e Gabriele CIRIECO, consigliere di AICEP, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.
Interviene quindi per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U), al quale rispondono Nino MORGANTINI, presidente di AICEP, e Gabriele CIRIECO, consigliere di AICEP.
Ruggero RUGGERI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di rappresentanti di Confartigianato, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Casartigiani.
(Svolgimento e conclusione).
Ruggero RUGGERI, presidente, introduce l'audizione.
Bruno PANIERI, direttore dell'Area economia di Confartigianato, Tommaso CAMPANILE, responsabile del Dipartimento mercato e competitività della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), e Michele SOSSI, funzionario di Casartigiani, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.
Intervengono quindi per formulare osservazioni i deputati Stefano SAGLIA (AN) e Ruggero RUGGERI (MARGH-U).
Ruggero RUGGERI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 11.15.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Martedì 17 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.
La seduta comincia alle 14.20.
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
C. 5383 Raisi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 gennaio scorso.
Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che, con riferimento al provvedimento in titolo, il termine per la presentazione di emendamenti era stato fissato per la giornata di ieri, lunedì 16 gennaio 2006, e che non sono state presentate proposte emendative.
Avverte pertanto che il testo della proposta di legge C. 5383 Raisi, adottato dalla Commissione quale testo base per il seguito dell'esame, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
Martedì 17 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.
La seduta comincia alle 14.25.
DL 4/06 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
(C. 6259 Governo).
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto di conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
Al riguardo, fa presente che il decreto, composto di 35 articoli, all'articolo 1 contiene disposizioni di varia natura finalizzate a promuovere e verificare la semplificazione e la qualità della produzione normativa, nonché il monitoraggio e la valutazione della regolazione, prevedendo in primo luogo l'istituzione di un apposito Comitato interministeriale per indirizzare le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.
L'articolo 2 amplia i requisiti per il conferimento dell'incarico di dirigente amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, mentre l'articolo 3 introduce la possibilità, per il personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, di ottenere la «stabilizzazione» transitando nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio.
Quanto all'articolo 4, fa presente che esso è invece volto a porre dei vincoli più stringenti per il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro e alle altre forme flessibili di utilizzazione del personale, mentre l'articolo 5 autorizza la Croce rossa italiana a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere.
L'articolo 6 detta una serie di disposizioni volte ad agevolare le persone affette da disabilità ed il successivo articolo 7 è volto a realizzare un sistema di monitoraggio in materia di accesso al lavoro presso pubbliche amministrazioni dei soggetti disabili ai sensi della disciplina del collocamento obbligatorio.
Segnala quindi, quanto agli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, l'articolo 8, che rende permanente il Comitato
nazionale italiano per il microcredito istituito nel 2005, Anno Internazionale del Microcredito.
L'articolo 9 autorizza l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di una banca dati informatica allo scopo di «agevolare l'incontro tra le domande di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il fabbisogno professionale delle stesse», mentre l'articolo 10 interviene sulla disciplina della procedura di mobilità del contingente di segretari comunali e provinciali da assegnare al Dipartimento della funzione pubblica.
Illustra quindi il contenuto degli articoli da 11 a 13, che modificano la normativa vigente in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, sia con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato che al ricorso a collaborazioni coordinate e continuative, mentre il successivo articolo 14 prevede la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in essere presso l'INPDAP, l'INPS e l'INAIL, già prorogati, in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Gli articoli 15 e 16 intervengono sulla vigente normativa in materia di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale e di reggenza di uffici dirigenziali non generali.
L'articolo 17 istituisce quindi, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto.
L'articolo 18 interviene sulla disciplina relativa alla acquisizione, da parte dello Stato, della quota di diritti di utilizzazione e sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, nel caso di mancata restituzione della quota finanziata dallo Stato.
Con riferimento agli aspetti di preminente interesse della X Commissione, segnala l'articolo 19, che autorizza l'incremento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella misura di sette unità, per le nuove funzioni di vigilanza in materia di concorrenza bancaria ad essa conferite dall'articolo 19 della legge n. 262 del 2005, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
Fa quindi presente che particolarmente significativi, quanto ai profili di competenza della Commissione, sono i commi da 1 a 8 dell'articolo 20, che recano disposizioni urgenti in materia di energia elettrica finalizzate a contenere il costo della tariffa elettrica mediante un'operazione finanziaria di cartolarizzazione dei crediti del GRTN volta alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria A3 posta a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili, mentre i commi 9 e 10 del medesimo articolo recano disposizioni in materia di interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica.
L'articolo 21 prevede che la società Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla legge n. 1158 del 1971, sia altresì autorizzata a svolgere attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.
L'articolo 22, commi 1 e 2, concerne il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a magistrati ordinari e del CSM, mentre il comma 3 attiene al ricollocamento in ruolo di magistrati elettivi componenti il CSM alla scadenza del mandato.
Illustra quindi il contenuto dell'articolo 23, che reca norme finalizzate a rimediare alla carenza di figure professionali idonee allo svolgimento della funzione di coadiutore notarile, mentre l'articolo 24 modifica la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità portuale.
L'articolo 25 reca disposizioni in materia di partecipazione al concorso per esami per la dirigenza pubblica, mentre l'articolo 26 dispone in ordine agli oneri
derivanti dall'istituzione dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli articoli 27 e 28 assegnano rispettivamente un contributo straordinario e recano un'autorizzazione di spesa a favore del Comitato atlantico italiano e dell'ISFOL.
L'articolo 29 apporta alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, mentre l'articolo 30 autorizza un contributo in favore del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.
L'articolo 31 reca disposizioni in materia di regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie in concessione ed in ex gestione commissariale governativa, mentre il successivo articolo 32 dispone in ordine all'accertamento preventivo del possesso della carta di identità elettronica.
Concludendo, fa quindi presente che il successivo articolo 33 dispone in ordine al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee» istituito dalla legge n. 237 del 1999, mentre l'articolo 34 reca l'istituzione, ai fini dell'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, della Direzione generale per il danno ambientale. Infine, rileva che l'articolo 35 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
Gonario NIEDDU (DS-U) ritiene opportuno differire l'espressione del parere di competenza alla seduta già prevista per la giornata di domani al fine di consentire un maggior approfondimento della materia.
Ruggero RUGGERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-EURASIA.
(C. 6224 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Gonario NIEDDU (DS-U), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, recante Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.
In proposito, fa presente che l'Accordo, stipulato ai sensi della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, è entrato in vigore il 1o novembre 1999 ed è stato ratificato, finora, da 53 Stati parte.
Esso si compone di un Preambolo, di 17 articoli, di 3 Allegati che, ai sensi dell'articolo I, sono parte integrante dell'Accordo, e di una Tabella.
L'articolo I fornisce le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo mentre l'articolo II impegna le Parti ad adottare le misure di conservazione delle specie di uccelli acquatici descritte nell'articolo III e i provvedimenti specifici contenuti nel Piano d'azione di cui all'articolo IV.
Al riguardo, l'articolo III, dopo aver stabilito che oggetto dell'Accordo è la conservazione degli uccelli acquatici migratori sia delle specie in pericolo che di quelle il cui stato di conservazione è sfavorevole, passa ad elencare e a descrivere nel dettaglio le misure generali di conservazione. Tra i provvedimenti in questione figurano la collaborazione delle Parti al fine di conservare o ricostituire l'habitat idoneo, proteggere e gestire i siti frequentati dai migratori acquatici, affrontare i problemi derivanti dalle attività umane, gestire le situazioni di emergenza, vietare l'introduzione di specie non indigene, elaborare programmi volti alla conservazione delle specie oggetto dell'Accordo e formare personale, fornirsi assistenza reciproca per riuscire ad attuare l'Accordo.
Fa quindi presente che l'articolo IV riguarda il Piano d'azione riportato nell'Allegato 3
all'Accordo, che definisce le misure da adottare per l'attuazione dell'Accordo stesso, in rapporto tanto alle misure generali di conservazione, quanto alle linee direttive di conservazione. In proposito, si segnala che, ai sensi del successivo articolo VI, il Piano d'azione è riesaminato, ad ogni sessione ordinaria, dalla Riunione delle Parti istituita dal medesimo articolo.
L'articolo V individua quindi gli obblighi delle Parti in relazione all'applicazione e al finanziamento dell'Accordo. L'articolo VI disciplina quindi la Riunione delle Parti, che è la sede decisionale per l'attuazione dell'Accordo: le decisioni si adottano per consensus, o, in difetto, a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti
Il Comitato tecnico di cui al successivo articolo VII è istituito nella prima sessione della Riunione delle Parti, e si riunisce successivamente in concomitanza ad ogni sessione ordinaria e fornisce pareri e raccomandazioni alla Riunione delle Parti, predisponendo altresì rapporti di attività in vista di ciascuna Riunione. Il Comitato tecnico, in particolari casi di emergenza per la conservazione delle specie oggetto di protezione in base all'Accordo, può sollecitare una convocazione urgente delle Parti interessate, alla quale provvede il Segretariato dell'Accordo di cui ai successivi articoli VIII e IX.
Le Riunioni delle Parti hanno la facoltà di emendare l'Accordo secondo le modalità descritte nell'articolo X: ciascuna delle Parti può proporre emendamenti al testo o agli allegati dell'Accordo, i quali sono approvati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
Rilevante appare a suo avviso il disposto dell'articolo XI, che reca una doppia clausola di salvaguardia: il comma 1 asserisce che l'Accordo in oggetto non pregiudica diritti e obblighi assunti dalle Parti sulla base di precedenti Trattati internazionali. Il comma 2, invece, salvaguarda la facoltà di ciascuna delle Parti di adottare, nel territorio di sua pertinenza, misure più rigorose di quelle previste nell'Accordo.
L'articolo XII disciplina le eventuali controversie in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'Accordo, che dovranno essere composte mediante negoziati tra le Parti interessate, o, in difetto, con il ricorso alla Corte permanente di arbitrato de l'Aja, il cui lodo sarà vincolante.
Da ultimo, segnala gli articoli da XIII a XVII, che contengono una serie di clausole finali relative alla possibilità di formulare riserve, purché non di carattere generale, al testo dell'Accordo, alla firma e all'entrata in vigore, nonché alla possibilità di adesione di nuovi membri. A ciascuna Parte è inoltre riconosciuta la facoltà di denunciare l'Accordo in qualsiasi momento.
Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, mentre il successivo articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conclusivamente, formula una proposta di parerefavorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti.
(C. 6225 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Ruggero RUGGERI, presidente e relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione
e protezione degli investimenti, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.
Al riguardo, fa presente che l'Accordo in esame si aggiunge ad una serie di atti internazionali tipici di contenuto simile stipulati dall'Italia e da altri paesi della UE e mira alla diffusione degli investimenti italiani in Senegal e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi.
L'Accordo consta di 14 articoli e di un Protocollo le cui disposizioni sono volte a chiarire la portata di alcuni articoli dell'Accordo stesso. In particolare, il Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo, reca integrazioni e specifiche con riferimento agli articoli 3, relativo al Trattamento nazionale e alla clausola della nazione più favorita e 9, relativo alla Composizione di controversie tra investitori e Parti contraenti.
Osserva quindi che l'Accordo, all'articolo 1, provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'Accordo stesso. La definizione di «investimento», come di consueto, si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna, in base al successivo articolo 2, anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; ai sensi dell'articolo 3, inoltre, le Parti garantiscono agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi. A tale previsione fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, ovvero per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio.
Rileva quindi che, in base all'articolo 4, la clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, che dovrà essere adeguato e relativo alle perdite, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.
L'articolo 5 assicura la protezione degli investimenti anche mediante la previsione che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.
Ai sensi delle successive disposizioni, ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.
Quanto alle procedure per la composizione delle controversie in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, non risolvibili in via amichevole, che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti o fra le Parti stesse, è previsto il ricorso al Tribunale nazionale competente delle Parti o ad una procedura arbitrale nel primo caso e il ricorso ad un Tribunale arbitrale «ad hoc» nel secondo caso.
In base all'articolo 11, l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.
L'articolo 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene inoltre salvaguardato l'investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, e si riconosce il diritto al risarcimento di un investitore danneggiato dalla mancata applicazione del trattamento più favorevole di cui all'articolo 3 dell'Accordo.
L'articolo 14 prevede infine che la durata dell'Accordo sia di dieci anni, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti.
Da ultimo, segnala che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Ghana in materia fiscale.
(C. 6226 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Luigi LAZZARI (FI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra, il 19 febbraio 2004.
In proposito, fa presente che la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale del modello elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la stipulazione di accordi in materia di doppia imposizione fiscale; essa si applica tuttavia alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.
Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione. Si prevede infatti, quanto al profilo soggettivo, che i destinatari della stessa sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre, quanto al profilo oggettivo, le imposte considerate per il Ghana sono l'imposta sul reddito, l'imposta sugli utili di capitale, l'imposta sul reddito petrolifero, l'imposta sui minerali e sulle attività estrattive. Per l'Italia invece le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Si prevede inoltre che la Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma dell'Accordo stesso.
Segnala quindi che gli articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni necessarie al fine di individuare l'ambito di applicazione della Convenzione. In particolare, si precisa che per «residente di uno Stato contraente» si intende colui che, in base alla legislazione fiscale di tale Stato, è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte l'attività di fornitura di servizi da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.
Gli articoli da 6 a 23 riguardano l'imposizione sui redditi. In particolare, l'articolo 6 prevede che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre, ai sensi dell'articolo 7 gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata.
A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.
In base all'articolo 10, i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario,
così come, ai sensi dei successivi articoli 11 e 12, gli interessi e le royalties. Si prevede tuttavia la facoltà per lo Stato in cui tali redditi sono prodotti di prelevare un'imposta pari ad una determinata percentuale dell'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi e delle royalties. Rileva quindi che anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione viene individuato nel luogo ove tale attività trova prevalente esplicazione.
In base all'articolo 19, le pensioni e remunerazioni analoghe sono invece imponibili nel solo Stato di residenza del beneficiario, con l'eccezione degli eventuali trattamenti di fine rapporto. Ai sensi dell'articolo 20, le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità.
L'articolo 23, relativo all'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, prevede che gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti sono imponibili nel solo Stato di residenza, con l'eccezione dei redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente, qualora il beneficiario vi eserciti un'attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa ivi situate.
All'articolo 24 vengono individuati i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Segnala quindi gli articoli da 25 a 29 che sanciscono, tra l'altro, il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, i quali non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. I medesimi articoli fanno comunque salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e prevedono la soluzione per via amichevole delle future controversie.
Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative alla ratifica, all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.
Infine, segnala che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Nicaragua in materia di promozione e protezione degli investimenti.
(C. 6227 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Stefano SAGLIA (AN), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.
L'Accordo in esame, che si compone di quattordici articoli, si aggiunge ad una serie di atti internazionali tipici di contenuto simile stipulati dall'Italia e da altri paesi della UE, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Nicaragua e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi.
Al riguardo, segnala l'articolo I, che fornisce in primo luogo le definizioni di quei termini, quali «investimento», «investitore»,
«persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo stesso. In particolare, la definizione di «investimento» si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, tra i quali i diritti reali su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti e, infine, ogni incremento di valore dell'investimento originario.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, fa presente che ciascuna delle Parti si impegna, ai sensi dell'articolo II, ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della propria parte. Le Parti garantiscono inoltre, come sancito dall'articolo III, agli investimenti dell'altra Parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi, ad eccezione dei benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi o per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio.
Ai sensi dell'articolo IV, la clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, da effettuarsi attraverso il riconoscimento di un adeguato indennizzo, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, a prescindere dal fatto che siano stati causati da forze governative o da altri soggetti.
La protezione degli investimenti è assicurata inoltre dall'articolo V che prevede che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. In base al successivo articolo VI, inoltre, ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, a certe condizioni, tutti i capitali investiti e guadagnati.
I successivi articoli prevedono inoltre, tra l'altro, una procedura arbitrale, rispetto alla quale è disposta l'istituzione di un tribunale arbitrale ad hoc, affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell'Accordo che dovessero insorgere fra le Parti, nonché procedure giurisdizionali, con competenza dei tribunali locali, e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure.
In base all'articolo XI l'applicazione dell'Accordo sarà inoltre indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.
L'articolo XII permette quindi alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene inoltre salvaguardato l'investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali volte a prevedere l'evasione e l'elusione fiscale.
Ai sensi dell'articolo XIV, la durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, con rinnovo tacito per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti.
Infine, segnala che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo, l'ordine di esecuzione
ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.40.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti proprietari delle imprese energetiche e sui prezzi dell'energia in Italia.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.